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COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA PROVINCIA DI CUNEO
REGOLAMENTO PER L’USO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ BALBI
approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 24.02.2023
ART. 1 Oggetto del presente regolamento è il campo sportivo comunale in erba sintetica destinato al gioco del calcetto a 5 e al gioco della pallavolo, situato in località Balbi nell’area di fruizione turistico-sportiva ubicata sotto la piazza don Fortunato Mignone; tale regolamento ne disciplina il funzionamento.
ART. 2 L’Amministrazione comunale è il proprietario e il diretto gestore del campo sportivo e delle sue attività, occupandosi delle prenotazioni e quindi degli accessi, identificando ogni volta il referente-responsabile nella persona che richiede l’accesso per le attività previste: questa persona, così come ciascun altro giocatore che partecipa all’attività sportiva, dovrà garantire il corretto utilizzo e il mantenimento dell’ordine e della pulizia del campo sportivo comunale.
ART. 3 La prenotazione per l’accesso al campo sportivo comunale avviene attraverso la compilazione di un modulo disponibile on line in modo continuativo e sempre aggiornato in un’apposita sezione del sito web comunale www.comunecastiglionetinella.it. Sul modulo è indicato il nominativo della persona che effettua la prenotazione, un suo recapito telefonico, l’orario di utilizzo, la conferma della presa visione del regolamento (anch’esso a disposizione per la lettura nella stessa sezione del sito web comunale). Il calendario delle prenotazioni è sempre visibile on line, informando degli orari in cui il campo sportivo è libero oppure occupato. In seguito alla prenotazione, si può ritirare la chiave d’ingresso del campo, la chiave degli spogliatoi-servizi igienici e la chiave per l’accensione delle luci nel luogo stabilito: terminato l’orario di utilizzo e dopo aver verificato la mantenuta pulizia completa, il campo sportivo comunale deve essere nuovamente chiuso con la chiave e così lo spogliatoio con i servizi igienici, oltre allo spegnimento delle eventuali luci, riponendo tutte le chiavi nel luogo dove sono state ritirate. In caso di imprevisti è possibile annullare la prenotazione aggiornando il calendario di utilizzo sul sito web comunale.
ART.4 Il campo sportivo comunale può essere utilizzato ogni giorno dell’anno dalle ore 10 alle ore 22, con condizioni meteorologiche favorevoli. L’utilizzo del campo in orari diversi da quello ordinario - nel caso di eventi, tornei o altre manifestazioni - sarà deciso con l’approvazione dell’Amministrazione comunale dietro specifica richiesta; tale apertura straordinaria sarà anch’essa gestita e riportata sul calendario on line visibile sul sito web comunale.
ART. 5 L’utilizzo del campo sportivo comunale rimane disponibile nelle ore scolastiche, al fine di consentire agli alunni di svolgere le loro eventuali attività.
ART. 6 L’ingresso e l’utilizzo del campo sportivo comunale sono gratuiti, tranne nelle ore serali e notturne che prevedono l’accensione delle luci. Con proprio provvedimento la Giunta comunale stabilirà l’ammontare del rimborso per la spesa di illuminazione del campo sportivo.
ART. 7 Il Circolo ACLI del Buon Consiglio, attraverso la propria sede, garantisce un appoggio logistico alle attività del campo sportivo comunale, i servizi igienici e i locali ad uso spogliatoio così come il servizio bar negli orari di apertura del Circolo.
ART. 8 Il campo sportivo comunale in erba sintetica da calcetto a 5 e da pallavolo deve essere utilizzato esclusivamente per queste due discipline sportive.
ART. 9 L’accesso al campo sportivo comunale è riservato esclusivamente agli utenti che svolgono le attività; eventuali spettatori e/o accompagnatori dovranno restare all’esterno del campo sportivo.
ART. 10 Il campo sportivo comunale è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà; per l’utilizzo è obbligatorio avere un abbigliamento decoroso, per cui si raccomanda di indossare una tenuta sportiva idonea ed è assolutamente vietato giocare a torso nudo. Tutti coloro che frequentano il campo sportivo comunale, siano essi adulti, ragazzi o bambini, devono astenersi da comportamenti ingiuriosi e irrispettosi dell’ambiente educativo del luogo, e sono sempre tenuti a seguire le norme del presente regolamento. Alle persone che non rispettano tali norme sarà interdetto l’accesso al campo sportivo comunale.
ART. 11 L’ingresso al campo sportivo comunale deve avvenire con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia. E’ vietato l’utilizzo di tacchetti in alluminio, in metallo o di scarpe chiodate da atletica, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E’ assolutamente vietato l’uso di calzature bullonate o con altri tacchetti (ad esempio, scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).
ART. 12 - Nel campo sportivo comunale è assolutamente vietato fumare e/o gettare sigarette accese o mozziconi, petardi o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile, è altresì vietato introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E’ inoltre assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. E’ fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo sportivo comunale pulito al termine del gioco, senza lasciare immondizie di qualsiasi genere. E’ vietato appoggiarsi o aggrapparsi alla recinzione, aggrapparsi alla porta da gioco e alla rete della stessa, così come a quella della pallavolo, ed è anche vietato parcheggiare biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione sia internamente che esternamente al campo sportivo.
ART. 13 Nel periodo di utilizzo del campo sportivo comunale, tutti i giocatori rispondono sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni e omissioni sia a se stessi che a terzi. L’utilizzo da parte di minori è sotto la sorveglianza e l’esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, mentre per i maggiorenni l’utilizzo avviene sotto l’individualeresponsabilità. Chi utilizza il campo sportivo si impegna a rispettare il presente regolamento, in caso contrario il gestore ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'attività in corso e negarne il successivo utilizzo.
ART. 14 L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant’altro, così come la rottura di qualsiasi oggetto presso il campo sportivo comunale.
ART. 15 L’Amministrazione comunale è incaricata dei controlli e dell’irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente regolamento, applicando gli importi previsti all’art. 7-bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e s.m.i., oltre al risarcimento di eventuali danni. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.
ART. 16 La manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo e delle relative attrezzature è effettuata dall’Amministrazione comunale, fatta salva la stipula di eventuali convenzioni con soggetti terzi.
ART. 17 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente regolamento quando necessario.
ART. 18 Copia del presente regolamento è disponibile alla visione del pubblico presso gli Uffici comunali e sul sito web comunale.
ART. 19 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione.
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